(massima n. 1)
In tema di esecuzione della pena detentiva, qualora il condannato deduca di aver scontato all'estero la pena inflittagli con sentenza emessa in Italia, il giudice dell'esecuzione č tenuto ad accertare, anche mediante richieste di informazioni all'autoritā giudiziaria straniera, il dato storico dell'avvenuta espiazione, senza poter sindacare la legittimitā del provvedimento del giudice straniero che ha disposto l'esecuzione. (Fattispecie in cui l'autoritā giudiziaria rumena aveva disposto l'esecuzione della pena risultante a seguito del riconoscimento della continuazione tra diversi reati giudicati con sentenze rese in Romania ed una sentenza resa in Italia non ancora irrevocabile).