(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la dimenticanza dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria esclude la sussistenza del dolo generico, richiesto dal reato omissivo di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, a condizione che integri gli estremi dell'ignoranza inevitabile. (In motivazione, la Corte ha precisato che la dimenticanza sull'esistenza dell'obbligo si traduce in un'ignoranza del precetto penale e, quindi, può rilevare nei limiti di cui all'art.5 cod.pen., così come individuati dalla sentenza della Corte cost., n.364 del 1988). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 01/12/2017).