(massima n. 1)
L'inosservanza del divieto per il testimone di assistere all'esame delle parti e degli altri testimoni non determina alcuna nullitą o inutilizzabilitą della testimonianza assunta, potendo semmai influire sulla valutazione di attendibilitą di quest'ultima da parte del giudice. (Rigetta, App. Bologna, 29 maggio 2006).