(massima n. 1)
Nel caso in cui l'estensione di un fondo rustico concesso in affitto venga a ridursi per parziale destinazione del fondo stesso ad uso non agricolo da parte del concedente, il canone deve considerarsi indeterminato per causa sopravvenuta ed il suo mancato pagamento, fino ad una nuova determinazione convenzionale o giudiziale, non può provocare la risoluzione del contratto per inadempimento.