(massima n. 1)
La richiesta di audizione dell'indagato nel procedimento di riesame non deve essere necessariamente presentata dall'interessato, ma può essere avanzata anche dal suo difensore. (In motivazione la Corte ha chiarito che la disciplina generale dettata per le procedure in camera di consiglio e richiamata dall'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen., non riserva all'indagato personalmente la facoltà di richiedere l'audizione e che pertanto tale facoltà, in ossequio al disposto dell'art. 99 cod.proc.pen., deve ritenersi possa essere esercitata anche dal difensore). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 30 Gennaio 2007).