(massima n. 1)
Il codice di rito non regola espressamente l'ipotesi della morte della parte civile dopo la sua rituale costituzione e nel corso del procedimento; deve, pertanto, ritenersi che, anche in tal caso, trovi applicazione l'art. 84, comma quarto, cod. proc. pen., il quale sancisce gli effetti permanenti della costituzione di parte civile per tutta la durata del processo. Ne deriva che il decesso della parte civile, prima della pronuncia del giudice penale sulle richieste formulate nell'interesse di quest'ultima, non ha alcun effetto sulla validita' del procedimento e, quindi, sulle statuizioni disposte a favore della stessa parte civile delle quali potranno avvalersi gli eredi.