(massima n. 1)
In tema di reati fallimentari, non sussiste la violazione del principio del "ne bis in idem" qualora, essendo in corso un procedimento per distrazione fraudolenta di determinati beni, si proceda di nuovo con azione autonoma a carico dello stesso imputato e per il medesimo reato di distrazione avente però per oggetto beni diversi. (Annulla con rinvio, Gip Trib. Rovigo, 27 Marzo 2007).