(massima n. 1)
L'istanza di ricusazione č lo strumento attribuito alla parte per denunciare l'esistenza di una delle situazioni che possono fondare il sospetto della parzialitā del giudice ed ha carattere strumentale rispetto alla decisione di merito, sicchč, qualora sia stata rimossa la causa sulla quale č fondata, l'istanza č inammissibile, in virtų di un principio generale ricavabile anche dall'art. 39 cod. proc. pen., secondo il quale la ricusazione si considera non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione č accolta; in detta ipotesi, il venire meno dell'interesse alla ricusazione fa escludere che la parte possa essere condannata al pagamento di un'ammenda ex art. 54, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2002 (Nella specie, proposta istanza di ricusazione, la Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimitā costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 cod. proc. civ., dichiarata manifestamente infondata da Corte cost. n. 115 del 2005; la causa era stata quindi chiamata innanzi ad un collegio del quale non faceva parte il giudice ricusato e, conseguentemente, la S.C., dopo avere escluso che nella precedente fase fosse stato pronunciato un provvedimento che impediva la modifica del collegio, ha enunciato il succitato principio).