(massima n. 1)
L'eventuale pendenza del procedimento di rimessione, previsto dagli art. 45 s. c.p.p., non č causa di alcuna delle incompatibilitą elencate dagli art. 34 e 35 stesso codice e 16, 17, 18 e 19 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (c.d. ordinamento giudiziario).