(massima n. 1)
La forza attrattiva della competenza del tribunale in composizione collegiale, prevista dall'art. 33-quater c.p.p. quando vi č connessione di reati, solo alcuni dei quali attribuiti alla sua cognizione, viene meno qualora il gup ritenga - a seguito dell'attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa ovvero del venir meno delle ragioni di connessione - di essere stato erroneamente investito della richiesta di rinvio a giudizio in relazione ad un reato per il quale č prevista la citazione diretta, dovendo pertanto disporre la trasmissione degli atti al p.m. a norma dell'art. 33-sexies c.p.p. (in applicazione di tale principio la corte ha ritenuto che correttamente il Gup, dopo aver prosciolto gli imputati dal reato che aveva determinato la competenza del giudice in composizione collegiale, aveva trasmesso gli atti al p.m. per l'emissione per i restanti reati del decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 552 c.p.p.).