(massima n. 1)
In tema di conflitti di competenza, in tanto sussiste per il giudice l'obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 30, comma secondo cod. proc. pen., in quanto il contenuto dell'atto di parte, da questa qualificato come denuncia o sollecitazione di conflitto, corrisponda esattamente alla previsione di cui all'art. 28 cod. proc. pen., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato, sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o pił giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Tale condizione non si verifica quando la parte non denuncia alcun conflitto, ma si limita a sollecitare il giudice affinché crei la situazione di conflitto, contestando la competenza di altro giudice in relazione ad un processo in corso di trattazione innanzi allo stesso. (Dichiara inammissibile, Trib. Napoli, 24 novembre 2006).