(massima n. 1)
Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, č sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che se pur privo dei requisiti di idoneitą e di inequivocitą richiesti per il tentativo, sia apprezzabile collegando la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. (In applicazione di tale principio, la Corte, in tema di mandato di arresto europeo, ha ritenuto commesso in parte nello Stato il reato di partecipazione al reato associativo contestato ad alcuni correi che dall'Italia avevano mantenuto contatti telefonici con l'organizzazione criminosa la cui struttura e operativitą erano radicate all'estero). (Annulla senza rinvio, App. Bologna, 26 settembre 2008).