(massima n. 1)
In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, la disciplina dei rapporti tra giudizio disciplinare e giudizio penale, dettata dall'art.54 della l. n. 247 del 2012 per l'ipotesi in cui per gli stessi fatti il professionista sia sottoposto anche a procedimento penale, č ispirata al criterio della piena autonomia tra i due giudizi, tanto dal punto di vista procedimentale quanto rispetto alle valutazioni sottese all'incolpazione disciplinare ed alle imputazioni oggetto del processo penale; pertanto, ai fini della competenza territoriale del procedimento disciplinare, non trovano operativitą le disposizioni del codice di procedura penale che fanno riferimento al criterio di collegamento costituito dal reato pił grave, dovendosi fare applicazione della specifica regola contenuta nell'art.51 della citata l. n.247 del 2012, alla cui stregua č competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui č iscritto l'avvocato o nel cui territorio č stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione del CNF che, nel disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale dell'incolpato, aveva ritenuto territorialmente competente il consiglio distrettuale di disciplina del luogo in cui si era verificata la "stragrande maggioranza" dei fatti contestati, e non quello del luogo indicato dall'autoritą giudiziaria penale ai fini del radicamento della competenza per il procedimento penale, individuato in base al reato pił grave). (Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 15/07/2020).