(massima n. 1)
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attivitā criminose facenti capo al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati-fine del sodalizio, che rileva solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attivitā di programmazione, ideazione e direzione del gruppo nonché, in subordine, quando č impossibile accertare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui č avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.