(massima n. 1)
In tema di impugnazione di misure cautelari, la sindacabilitą, da parte del tribunale del riesame, della competenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento, si esaurisce nella fase delle indagini preliminari, sicché, una volta chiusa tale fase, ogni questione concernente detta competenza resta preclusa dal sopravvenuto radicarsi della competenza del giudice che procede. (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' MILANO, 14/06/2018).