(massima n. 1)
In tema di esenzione dalla giurisdizione penale di agente diplomatico, poiché quest'ultima qualitą si acquista, ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, soltanto con la notificazione dello Stato accreditante allo Stato accreditato, l'immunitą non spetta all'agente consolare del quale il Paese di origine si sia limitato a dichiarare, in note verbali dirette al Ministero degli affari esteri, la qualitą di agente diplomatico, senza avere mai provveduto alla relativa notificazione formale.