(massima n. 2)
È incostituzionale, in applicazione dell'art. 27 L. 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 1, 1° comma, L. 20 giugno 2003 n. 140, nella parte in cui, fatti salvi gli artt. 90 e 96 Cost., dispone che il presidente della repubblica, il presidente del senato della repubblica, il presidente della camera dei deputati, il presidente del consiglio dei ministri e il presidente della Corte costituzionale non possono essere sottoposti a processo penale, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime, e l'art. 1, 3° comma, L. 140 del 2003, nella parte in cui prevede l'applicabilità dell'art. 159 c.p. alle ipotesi di cui al 1° e 2° comma.