(massima n. 1)
Non spettava alla Camera dei deputati affermare, con la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 settembre 2002, che le dichiarazioni rese dal deputato Umberto Bossi, oggetto del procedimento penale pendente davanti alla Corte d'appello di Milano, seconda sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.: infatti, la circostanza che gli altri parlamentari, ai cui atti si collegherebbero le dichiarazioni oggetto del giudizio oggetto del giudizio penale, appartengono allo stesso gruppo parlamentare dell'on. Bossi non può influire sull'estensione della garanzia a soggetti diversi da quello cui si riferisce la deliberazione di insindacabilità. Inoltre, l'uso del turpiloquio non fa parte del modo di essere delle funzioni parlamentari.