(massima n. 1)
In caso di violazione da parte della moglie divorziata del divieto di uso del cognome del marito (art. 5, comma secondo, legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo sostituito dall'art. 9 L. 6 marzo 1987, n. 74) quest'ultimo può, ai sensi dell'art. 7 c.c., chiedere la cessazione del fatto lesivo ed altresì agire per il risarcimento del danno. Tuttavia, mentre per l'inibitoria è sufficiente che l'attore dimostri, oltre all'uso illegittimo del proprio nome, la possibilità che da ciò gli derivi pregiudizio — il quale può essere, quindi, meramente potenziale ovvero di ordine soltanto morale — ai fini dell'azione risarcitoria, devono sussistere i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'illecito aquiliano, ex artt. 2043 ss. c.c., sicché non solo è necessaria l'esistenza di un pregiudizio effettivo, ma questo, se non ha carattere patrimoniale, è risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c., soltanto ove nella condotta dell'indebito utilizzatore sia configurabile un illecito penalmente sanzionato.