(massima n. 1)
Al fine di accertare la natura internazionale dell'arbitrato, nella disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 40 del 2006, conseguendone l'esclusione dell'impugnabilitą del lodo per inosservanza delle regole di diritto, occorre verificare se ricorra uno dei due criteri identificativi dell'istituto individuati dalla legge, l'uno di natura soggettiva, l'altro di carattere oggettivo, consistenti rispettivamente nella residenza o sede effettiva all'estero di almeno una delle parti alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, ovvero, in alternativa, nella previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all'estero. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito per aver ritenuto che, in conseguenza del mero subentro di una societą italiana nel rapporto contrattuale, con acquisizione dei diritti ed assunzione degli obblighi contrattuali della parte originaria straniera con effetto "ex tunc", l'arbitrato non potesse qualificarsi internazionale perché nessuna delle parti contraenti poteva considerarsi straniera, omettendo del tutto di motivare per quale ragione l'originaria contraente estera dovesse ritenersi essere rimasta totalmente estranea al rapporto contrattuale, sebbene avesse assunto pattiziamente la responsabilitą in solido del corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/07/2013).