(massima n. 1)
In considerazione della natura privatistica dell'arbitrato - che rinviene il suo fondamento nel potere delle parti di disporre liberamente dei propri diritti e che, perciò, non è riconducibile alla giurisdizione - deve ritenersi che la disciplina della procura "ad litem" contenuta nel codice di rito civile non sia estensibile automaticamente al procedimento arbitrale, salvo diversa volontà delle parti espressamente manifestata nell'atto di conferimento del potere agli arbitri; ne consegue che, ove manchi tale esplicito richiamo, l'atto introduttivo del giudizio arbitrale può essere effettuato, in conformità a quanto previsto nell'apposita clausola compromissoria, anche tramite lettera raccomandata proveniente dall'avvocato di una delle parti sfornito di procura alle liti. (Principio enunciato in riferimento ad una fattispecie regolata, "ratione temporis", dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, di riforma dell'arbitrato, prima che sulla materia intervenisse la successiva riforma di cui agli artt. 20-25 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40). (Rigetta, App. Bologna, 02/03/2004).