(massima n. 1)
In tema di spese del processo esecutivo, l'art. 632 cod. proc. civ., che disciplina l'ipotesi della estinzione del processo, consente la liquidazione in favore del creditore solo se debitore e creditore di comune accordo richiedano, con l'estinzione, l'accollo totale o parziale delle spese a carico del primo, mentre, se l'estinzione è richiesta dal solo creditore, il giudice non può procedere alla liquidazione in suo favore, ostandovi l'espresso richiamo, nell'ultimo comma, all'art. 310 cod. proc. civ. Invece l'art. 95 cod. proc. civ., che disciplina la diversa ipotesi della normale conclusione fruttuosa della esecuzione, prevede che le spese siano poste a carico del soggetto che subisce l'esecuzione. (Rigetta, Trib. Bolzano, 29/04/2008).