(massima n. 1)
L'ammissione, dopo la conclusione dell'esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni, di azioni volte a contrastare gli effetti dell'esecuzione stessa, sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli, č in contrasto sia con i principi ispiratori del sistema, sia con le regole specifiche relative ai modi e ai termini delle opposizioni esecutive. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/06/2015).