(massima n. 1)
In tema di responsabilitą disciplinare del magistrato, la fattispecie dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs 23 febbraio 2006, n. 109 configura un illecito cosiddetto di evento che si perfeziona - nel caso in cui la condotta commissiva od omissiva del magistrato si configuri anche come illecito penale, ovvero sia eziologicamente legata alla commissione di un reato da parte di altro soggetto - quando si consuma il reato, in quanto il danno, cui fa riferimento la norma disciplinare nell'ipotesi in esame, non va inteso nella sua nozione civilistica, e quindi come pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, ma in quella penalistica, come lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di proscioglimento della sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura di un giudice dell'esecuzione - incolpato di non avere controllato l'attivitą del notaio, cui era stata delegata la vendita di beni, che aveva versato su conti correnti personali le somme incassate - fondata sull'erronea considerazione che le parti processuali non avevano subito alcun danno patrimoniale, essendo le somme medesime state restituite, laddove, invece, la fattispecie di peculato era da considerarsi gią perfezionata). (Cassa con rinvio, Cons. Sup. Mag. Roma, 17/12/2010).