(massima n. 1)
In materia di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, qualora all'aggiudicazione provvisoria segua un'offerta in aumento ex art. 584 cod. proc. civ. (nella specie di un sesto, attesa la formulazione di detta norma, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica ad esso apportata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80) - peraltro da sola inidonea a determinare la caducazione dell'aggiudicazione provvisoria, tale effetto, invece, ricollegandosi alla apertura della gara disposta dal giudice dell'esecuzione - con successiva assegnazione definitiva ad altro soggetto, l'inadempimento di quest'ultimo comporta, ex art. 587 del medesimo codice, la decadenza dell'aggiudicazione e la disposizione di un nuovo incanto, senza che possa rivivere la precedente aggiudicazione provvisoria. (Rigetta, Trib. Varese, 28/10/2009).