(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 518 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), il tardivo deposito del verbale di pignoramento non impedisce il prosieguo del processo esecutivo, atteso che esso non determina alcuna nullitą, salva restando per il debitore la possibilitą di far valere, attraverso l'opposizione avverso il pignoramento, tutte quelle irregolaritą di cui il medesimo si sia successivamente avveduto. (Cassa e decide nel merito, Trib. Catanzaro, 19/01/2009).