(massima n. 1)
In relazione alle opposizioni all'esecuzione in cui si deduca l'assoluta impignorabilitą dei beni, in quanto strumenti di lavoro assolutamente indispensabili per l'esercizio di arti, mestieri e professioni, l'impignorabilitą va esclusa se non risulti il rapporto di strumentale indispensabilitą in senso naturalistico e proprio. Ne consegue che il limite dell'impignorabilitą non opera con riferimento a beni che, pur correlati all'attivitą del debitore, costituiscano dotazione sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo esercizio o quando il debitore tragga da altra attivitą redditi sufficienti. (Cassa senza rinvio, App. Catania, 29 Novembre 2001).