(massima n. 1)
Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, nel cui ambito vanno ricomprese, ai sensi dell'art. 442 c.p.c., tutte quelle "derivanti dalla applicazione" di norme di natura previdenziale, sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l'attore; tale previsione, di natura speciale, prevale anche sulla regola del foro erariale, applicabile nel caso di partecipazione al processo di una P.A., essendo l'ordinamento orientato verso un "favor" nei confronti dell'assistito connesso all'esigenza di facilitare l'accesso al giudice della parte pił bisognosa di assistenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che rientrasse nelle controversie assistenziali anche quella di risarcimento del danno da ritardo nella riattivazione delle provvidenze assistenziali sospese, ai sensi dell'art. 2, comma 58, della l. n. 92 del 2012). (Regola competenza).