(massima n. 1)
Nel rito del lavoro (nella specie, per cause relative al risarcimento danni conseguenti ad incidenti stradali ex art. 3 della l. n. 102 del 2006, "ratione temporis" applicabile), stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie ed ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può disporre d'ufficio l'ammissione di nuovi mezzi di prova per l'accertamento degli elementi allegati o contestati dalle parti od emersi dall'istruttoria e deve assegnare il termine perentorio per la formulazione della prova contraria (ex artt. 421, comma 2, e 420, comma 6, c.p.c.) solo se la parte interessata abbia inteso avvalersi del diritto di controdedurre. (Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BARI, 06/06/2017).