(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi di difesa diretta della P.A. ex art. 417 bis c.p.c., qualora il funzionario costituito abbia omesso di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, devono ritenersi valide le notifiche effettuate presso la cancelleria del giudice adito, anche ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c., né rileva che il funzionario medesimo abbia effettuato l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento della costituzione in giudizio, non trovando applicazione ai funzionari la disciplina normativa che ha introdotto l'obbligo di tale indicazione per i difensori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, per tardivitą, un appello depositato oltre il termine breve computato dalla notifica della sentenza in cancelleria). (Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/04/2016)