(massima n. 1)
Il giudicato č intangibile finché la sentenza, giā passata in giudicato, non venga dichiarata nulla a seguito dell'instaurazione del giudizio di opposizione di terzo ex art. 404, comma primo, cod. proc. civ. correttamente instaurato, che presuppone l'evocazione in giudizio di tutti coloro che sono stati parti nel giudizio in cui č avvenuta la violazione del principio del contraddittorio e, in particolare - quanto all'impugnazione di sentenza emessa in tema di revisione di tabelle millesimali condominiali - con la chiamata in giudizio di tutti i singoli condomini e non del condominio, in persona del suo amministratore. (Rigetta, App. Napoli, 11 Luglio 2002).