(massima n. 1)
L'attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza della Corte di cassazione non può essere oggetto né del procedimento di correzione di errore materiale né di quello per revocazione di cui all'art. 391 bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale con il quale la parte condannata alla rifusione delle spese processuali nei confronti di "ciascuna parte controricorrente" chiedeva venisse specificato che per "parte controricorrente" doveva intendersi ogni parte processuale, vale a dire "ogni parte assistita dal medesimo difensore"). (Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/07/2019).