(massima n. 1)
In tema di litisconsorzio necessario, ove il difetto di integrità del contraddittorio venga rilevato in sede di legittimità, appare superfluo - benché ne sussistano i presupposti - provvedere ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., rimettendo la causa al primo giudice, quando l'azione sia "ab origine" improponibile, giacché la stessa rimessione determinerebbe un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma 2, Cost., senza nel contempo attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, ai fini della garanzia dell'effettività dei suoi diritti processuali; ne consegue che, in siffatta ipotesi, ben può disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva pronunciato su opposizione di terzo all'esecuzione per rilascio d'immobile, ex art. 619 c.p.c., proposta dal terzo in forza di un preteso diritto incompatibile con quello portato dal titolo esecutivo azionato, benché senza evocare in giudizio l'esecutato litisconsorte necessario, e ciò in forza dell'originaria improponibilità della domanda, non essendo consentito far valere un tale profilo di opposizione con l'azione così come spiegata). (Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/11/2018).