(massima n. 1)
Il provvedimento emesso dal tribunale nei confronti delle parti in lite, ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa concernente altri soggetti, è affetto da nullità insanabile, che può essere rilevata d'ufficio in sede d'impugnazione, con conseguente rimessione dell'intero processo al primo giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio al tribunale la sentenza d'appello, che aveva deciso nel merito un ricorso in tema di protezione internazionale, ancorché avesse rilevato la nullità dell'ordinanza definitoria del giudizio di primo grado in quanto pronunciata nei confronti di un soggetto diverso dallo straniero richiedente). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 22/02/2018).