(massima n. 1)
Nei processi con pluralitą di parti, la tempestivitą ex art. 370 c.p.c. dei ricorsi per Cassazione proposti autonomamente dopo il primo, che si convertono sempre in impugnazioni incidentali rispetto a quella principale, deve essere valutata non in relazione al ricorso principale che non sia stato notificato alla parte, ma con riguardo alla data dell'effettiva notifica del primo ricorso incidentale successivo a quello principale. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/09/2018).