(massima n. 1)
La constatata assenza, nel giudizio di cassazione, del provvedimento di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato impone l'applicazione dall'art. 369, comma 2, n. 1, c.p.c., che prevede l'improcedibilitą del ricorso per cassazione per mancato deposito dell'indicato provvedimento entro il termine fissato nel primo comma del medesimo art. 369, viepił allorquando, come nel caso di specie, il provvedimento, che era valso per i giudizi di merito, sia stato revocato con efficacia retroattiva. (Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/10/2016).