(massima n. 1)
In tema di protezione internazionale, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da difensore munito di una procura speciale alle liti, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto ex art. 83, comma 2, c.p.c., che risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato ed alla data di rilascio, nonché della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, e contenga altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 13/03/2019).