(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 362 c.p.c., č proponibile il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che abbia affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, ancorché la stessa non abbia statuito nel merito, ed abbia, invece, rimesso gli atti al primo giudice (che aveva deciso in senso contrario) per la prosecuzione del giudizio, atteso che tale rinvio, conseguente alla pronuncia sulla giurisdizione, non vale a sottrarre detta declaratoria all'impugnazione per essa prevista. (Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 22/06/2020).