(massima n. 1)
In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravitą o intensitą del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attivitą giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potessero ravvisarsi gli estremi dell'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore nella decisione del Consiglio di Stato che, nel respingere l'impugnazione proposta avverso una sanzione irrogata dall'ANAC, aveva equiparato la omessa dichiarazione alla falsa dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163 del 2006, in virtł di complessa attivitą di interpretazione). (Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 27/12/2018).