(massima n. 1)
In caso di ricorso per cassazione avverso decisione del Consiglio di Stato resa in sede di giudizio di ottemperanza conseguente ad annullamento di una delibera del C.S.M. (nella specie, di conferimento di incarico semidirettivo), la sopravvenienza di una nuova delibera, sostitutiva della prima gią annullata, non fa venir meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia sull'impugnazione, ove il secondo provvedimento non sia divenuto definitivo poiché impugnato innanzi gli organi di giust.izia amministrativa. (Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 04/01/2019)