(massima n. 1)
In relazione alla nullità dell'atto di citazione, la disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 164 cod. proc. civ., applicabile anche in appello in virtù del richiamo di cui all'art. 359 cod. proc. civ., opera una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacché mentre i vizi afferenti alla "vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc", quelli relativi alla "editio actionis" sono sanati con effetto "ex nunc". Ne consegue che - ove nell'atto di appello manchino l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione e l'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7), cod. proc. civ., e l'appellante provveda di sua iniziativa ad una nuova notifica con la correzione degli elementi mancanti - la costituzione del convenuto sana la nullità del primo atto di appello con effetto retroattivo, valendo ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; in tal caso l'appellante non è tenuto ad una nuova costituzione sulla base dell'atto di rinnovazione. (Cassa con rinvio, App. Roma, 8 Giugno 2004).