(massima n. 1)
L'indagine circa l'individuabilitą, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (o della citazione in appello), di elementi idonei a consentire l'identificazione della persona evocata in giudizio ed a far escludere la sussistenza di quell'assoluta incertezza al riguardo che determina nullitą ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., č istituzionalmente rimessa al giudice del merito ed č insindacabile in sede di legittimitą, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha rilevato la correttezza sul punto della sentenza impugnata, con la quale era stata accolta l'eccezione di nullitą dell'atto di citazione in appello sollevata dall'istituto di credito appellato in via principale a causa della sua mancata indicazione, quale soggetto citato a comparire, nell'atto medesimo, oltre che in virtł della pertinente motivazione secondo cui, in ogni caso, l'appellante non aveva svolto, in primo grado, alcuna domanda nei confronti del predetto istituto di credito, il quale, in virtł della struttura soggettiva ricoperta nella precedente fase di giudizio, non si sarebbe potuto considerare soccombente nei riguardi dello stesso appellante, onde, in definitiva, la notificazione dell'atto di appello al medesimo istituto avrebbe potuto rivestire il valore di una mera "denuntiatio litis"). (Cassa con rinvio, App. Brescia, 30 Aprile 2004).