(massima n. 1)
Il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall'art. 345, comma 1, c.p.c., č posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicchč la relativa violazione č rilevabile in sede di legittimitā anche d'ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio. (Cassa senza rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 04/05/2017).