(massima n. 1)
L'art. 330 c.p.c. - secondo cui l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione. (Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 24/10/2018).