(massima n. 1)
Ai sensi dell'art.330, primo comma, c.p.c., l'impugnazione, quando non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione, può essere notificata alla parte in uno qualsiasi dei luoghi indicati nella citata disposizione, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, a scelta della parte impugnante, dovendosi escludere che la norma prescriva un tassativo ordine di successione dei luoghi suddetti, anziché un concorso alternativo degli stessi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto valida la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso la residenza dichiarata della parte intimata e non nel domicilio processuale eletto). (Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/12/2014).