(massima n. 1)
L'art. 58 disp. att. cod. proc. civ. - secondo il quale le notificazioni durante il procedimento dinanzi al giudice di pace possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia omessa la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, a norma dell'art. 319, secondo comma, cod. proc. civ., nel Comune sede dell'ufficio giudiziario adito - opera unicamente nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente, alla quale soltanto č riferibile la previsione del suddetto articolo del codice di rito. Lo stesso principio č applicabile anche nel procedimento di opposizione in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 22, commi quarto e quinto, della legge n. 689 del 1981 (ritenuto "in parte qua" costituzionalmente legittimo con ordinanza n. 391 del 2007 della Corte costituzionale), sicchč nel caso in cui l'opponente, costituitosi personalmente, non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice adito, le notificazioni nei suoi confronti possono essere legittimamente eseguite mediante deposito nella cancelleria del suddetto giudice. (Rigetta, Giud. pace Tarcento, 21/12/2004).