(massima n. 1)
Nel procedimento davanti al giudice di pace, atteso che non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione e che il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, dette preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva. Ne consegue che, se la prima udienza sia stata di mero rinvio, l'incompetenza per materia può essere rilevata, dalla parte che ne ha interesse o d'ufficio, anche all'udienza immediatamente successiva, in cui la causa ha avuto effettiva trattazione, così come, ai fini dell'incompetenza territoriale, la prima udienza di trattazione, rilevante ex art. 38 cod. proc. civ. nonché per la tempestività della relativa eccezione, deve ritenersi quella fissata dal giudice adito per l'audizione delle parti e per la definizione delle relative domande, pur se sia stata tenuta altra udienza in precedenza. (Rigetta, Giud. pace Santa Maria Capua Vetere, 11/06/2004).