(massima n. 1)
In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, cosė come modificato dal d.lgs. n. 507 del 1999, tra il giorno della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza e quest'ultima deve intercorrere (nella disciplina anteriore alla legge n. 263 del 2005, applicabile nella specie "ratione temporis") un termine non inferiore a sessanta giorni. Tale termine, tuttavia, č inderogabile, a pena di nullitā della sentenza, esclusivamente a beneficio dell'autoritā convenuta che ha emesso il provvedimento impugnato, atteso che soltanto per essa la notifica del ricorso ha il valore di "vocatio in ius", e non anche a favore dell'opponente, per il quale, invece, la notifica č prevista solo in funzione di conoscenza della data dell'udienza al fine di consentirgli la presenza a quest'ultima, posto che egli giā conosce gli atti di causa ed il ricorso che ha lui stesso introdotto. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Roma, 16/12/2005).