(massima n. 1)
Nel processo tributario regolato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che richiama, attraverso l'art. 49, le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile - escluso l'art. 337 -, sulle impugnazioni in generale, e, attraverso l'art. 62, la disciplina del ricorso per cassazione, non opera il principio secondo cui la contumacia del convenuto - che nel processo civile è liberamente apprezzabile, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., e consente al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo - importa ammissioni sulla domanda attorea; né essa, al pari del silenzio nel campo negoziale, equivale nella detta sede ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale non è perciò dispensato dall'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. L'Aquila, 12 Aprile 2001).