(massima n. 1)
La prescrizione dell'art. 285 c.p.c., secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata ad istanza di parte, può ritenersi adempiuta ogniqualvolta, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non vi sia, comunque, incertezza assoluta sulla parte istante, qualora, cioè, l'identificazione di quest'ultima possa essere compiuta, senza margini di dubbio, sulla base del contenuto dell'atto notificato, circostanza che si verifica allorché, risultando dalla relata di notifica apposta in calce alla sentenza che l'ufficiale giudiziario ha proceduto "a richiesta come in atti" ed essendo soltanto due le parti in causa, l'istanza di notifica della sentenza ad una delle parti non può che provenire dall'altra. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 26/05/2009).